GME-mercati

Monitoraggio e REMIT

FAQ

 

PIATTAFORMA DATA REPORTING (PDR)
Frequently Asked Questions (FAQ)


Nel resto del documento si utilizzano le seguenti definizioni:

CEREMP: Centralised European Register of Energy Market Participant, istituito ai sensi dell’articolo 9.3 del Regolamento REMIT.

Operazioni: ordini e transazioni relativi a prodotti energetici all’ingrosso

IAs (Implementing Acts): Regolamento di esecuzione (EU) n° 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell’articolo 8 paragrafi 2 e 6del Regolamento (EU) n° 1227/2011.

REMIT: Regolamento (UE) n° 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, come modificato e integrato dal Regolamento UE n. 1106/2024 in data 11 aprile 2024.

RRM: Registered Reporting Mechanism

TRUM: Documento “Transaction Reporting User Manual” come pubblicato da ACER sul proprio REMIT Portal (https://www.acer-remit.eu/)

 

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1. COSA E’ IL DATA REPORTING?
2. QUALI SONO I DATI CHE DEVONO ESSERE RIPORTATI AD ACER?
3. IN CHE MODO IL GME ADEMPIE ALL'OBBLIGO DI METTERE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI OPERATORI UN SERVIZIO DI DATA REPORTING?
4. COSA E’ LA PDR E A COSA SERVE?
5. A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO DI DATA REPORTING OFFERTO DAL GME?
6. QUALI FUNZIONALITA’ HA LA PDR?
7. COME CI SI PUO’ ISCRIVERE ALLA PDR?
8. PER L’ADESIONE AL SERVIZIO DI DATA REPORTING È NECESSARIA LA STIPULA DI UN CONTRATTO?
9. E’ POSSIBILE TRASMETTERE ATTRAVERSO LA PDR CONTRATTI DERIVATI?
10. E’ POSSIBILE TRASMETTERE ATTRAVERSO LA PDR CONTRATTI RELATIVI ALLA CAPACITA’ DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE?
11. E’ POSSIBILE TRASMETTERE ATTRAVERSO LA PDR CONTRATTI BILATERALI PER CONTO DELLA PROPRIA CONTROPARTE, ANCHE NON TRATTANDOSI DI UN OPERATORE GME?
12. COME FUNZIONA IL DATA REPORTING ATTRAVERSO LA PDR?
13. IL GME EFFETTUA VERIFICHE DI RICONCILIAZIONE SUI CONTRATTI BILATERALI?
14. QUALI SONO I PROTOCOLLI E I FORMATI PER LE TRASMISSIONI DA/VERSO LA PDR?
15. IL GME OFFRE UN SERVIZIO AGLI OPERATORI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROPRI DATI NEL FORMATO XML RICHIESTO DA ACER PER IL CARICAMENTO SU PDR??
16. QUALE COSTO HA IL SERVIZIO OFFERTO TRAMITE LA PDR?
17. C'E' UN UFFICIO GME DEDICATO SPECIFICATAMENTE ALLE GESTIONE DEI SERVIZI OFFERTI TRAMITE LA PDR?
18. QUALI SONO I REQUISITI TECNICI NECESSARI PER L’UTILIZZO DELLA PDR?
19. E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE TEST PER IL REPORTING DEI FILE?

1. COSA E’ IL DATA REPORTING?
Si definisce Data Reporting l’attività di raccolta dei dati necessari al monitoraggio dei mercati all’ingrosso dell’elettricità e del gas naturale effettuata da ACER ai sensi dell’art. 8 del REMIT. Tali dati devono essere forniti, direttamente o tramite terze parti, dagli Operatori di mercato ad ACER secondo le modalità descritte negli IAs. I soggetti (operatori di mercato o terze parti) che intendono effettuare la trasmissione dei dati devono procedere alla registrazione in qualità di RRMs presso ACER.

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2. QUALI SONO I DATI CHE DEVONO ESSERE RIPORTATI AD ACER?
Devono essere trasmessi ad ACER:
- Gli ordini e le transazioni relativi a contratti standardizzati per la fornitura di energia elettrica o gas naturale con consegna all’interno dell’Unione Europea, definiti all’articolo 2 degli IAs come contratti aventi come sottostante un prodotto energetico all’ingrosso ammessi alla contrattazione su un mercato organizzato, indipendentemente dal fatto che le transazioni avvengano o meno su tale mercato;
- Gli ordini e le transazioni relativi a contratti non standardizzati per la fornitura di energia elettrica o gas naturale con consegna all’interno dell’Unione Europea, definiti all’articolo 2 degli IAs come contratti aventi come sottostante un prodotto energetico all’ingrosso non rientrante nella categoria di contratto standardizzato;
- I Contratti afferenti la capacità di trasporto di energia elettrica o gas naturale all’interno dell’Unione Europea, assegnata attraverso un’allocazione primaria da parte del TSO, o sui mercati secondari.

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3. IN CHE MODO IL GME ADEMPIE ALL'OBBLIGO DI METTERE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI OPERATORI UN SERVIZIO DI DATA REPORTING?
Ai sensi dell’articolo 6 degli IAs, il GME – in qualità di gestore di un mercato organizzato – è tenuto ad offrire, ai propri operatori di mercato che ne facciano richiesta, una proposta di servizio per il Data Reporting ad ACER. In attuazione del predetto obbligo, il GME ha predisposto per i propri operatori un servizio di Data Reporting verso ACER sviluppando una apposita Piattaforma Data Reporting (PDR), attraverso la quale gestire i necessari flussi informativi da/verso gli operatori di mercato ed ACER. GME può svolgere l’attività di Data Reporting per conto dei propri operatori di mercato avendo ottenuto presso ACER la qualifica di RRM in data 20/08/2015.

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4. COSA E’ LA PDR E A COSA SERVE?
La PDR (Piattaforma per il Data Reporting) è una piattaforma online realizzata dal GME per permettere agli operatori del mercato all'ingrosso dell'energia di adempiere all'obbligo di trasmissione ad ACER, di cui all'articolo 8 del REMIT, dei dati inerenti le operazioni dagli stessi conclusi, con riferimento ai prodotti energetici all'ingrosso, sia nell’ambito dei mercato organizzati e gestiti dal GME sia su altre piattaforme di mercato, nonché bilateralmente. A completamento, con riferimento ai contratti conclusi bilateralmente, il GME offre la possibilità agli operatori iscritti alla PDR di riportare ad ACER anche i dati per conto delle proprie controparti contrattuali.

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5. A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO DI DATA REPORTING OFFERTO DAL GME?
Il servizio PDR è consentito solo agli operatori di mercato iscritti ad uno o più mercati dell'energia o del gas del GME e segnatamente: il mercato dell’energia elettrica (ME), il mercato del gas naturale (M-GAS) e la piattaforma P-GAS.

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6. QUALI FUNZIONALITA’ HA LA PDR?
Attraverso la PDR il GME offre agli operatori che ne facciano richiesta il servizio di Upload dati esterni ed in particolare:
i) il caricamento sulla piattaforma in formato ACER da parte degli operatori, e la successiva trasmissione ad ACER a cura del GME, dei dati e delle informazioni relative alle operazioni concluse al di fuori dei mercati gestiti dal GME;
ii) la messa a disposizione della documentazione fornita da ACER attestante il buon esito del data reporting effettuato dal GME verso ACER;

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7. COME CI SI PUO’ ISCRIVERE ALLA PDR?
L'accesso alla PDR è consentito solo ai soggetti che abbiano già acquisito la qualifica di operatori dei mercati elettrico e/o gas naturale del GME (vedi Faq 5). Per registrarsi alla PDR è necessaria la sottoscrizione del contratto di data reporting il quale dovrà essere debitamente compilato e presentato al GME secondo la procedura di compilazione e sottoscrizione indicata dal GME nel Manuale Utente PDR. Prima di procedere con la sottoscrizione del contratto PDR, è necessario che l’operatore abbia adempiuto all’obbligo di registrazione previsto nell’articolo 9 del REMIT, e che sia dunque dotato di un proprio codice ACER riconosciuto nel Registro CEREMP.

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8. PER L’ADESIONE AL SERVIZIO DI DATA REPORTING È NECESSARIA LA STIPULA DI UN CONTRATTO?
Sì, gli operatori che intendano avvalersi del servizio di data reporting messo a disposizione dal GME descritto al precedente punto 6, devono necessariamente, eseguita la procedura di cui al precedente punto 7, trasmettere al GME il contratto di data reporting (il cui modello è consultabile al link: https://gme.mercatoelettrico.org/it-it/Home/Monitoraggio-e-REMIT/PDR/ComePartecipare), che regola diritti e doveri delle parti relativamente all’utilizzo della PDR.

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9. E’ POSSIBILE TRASMETTERE ATTRAVERSO LA PDR CONTRATTI DERIVATI?
Si, purché caricati dall'operatore nel formato richiesto da ACER.

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10. E’ POSSIBILE TRASMETTERE ATTRAVERSO LA PDR CONTRATTI RELATIVI ALLA CAPACITA’ DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE?
Si, purché trattasi di contratti conclusi dagli operatori su mercati secondari, così come previsto all’articolo 6, comma 3 degli IAs. Tali contratti dovranno essere caricati dall’operatore nel formato richiesto da ACER.

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11. E’ POSSIBILE TRASMETTERE ATTRAVERSO LA PDR CONTRATTI BILATERALI PER CONTO DELLA PROPRIA CONTROPARTE, ANCHE NON TRATTANDOSI DI UN OPERATORE GME?
Sì, purché l’operatore iscritto alla PDR sia una delle due controparti del contratto oggetto di caricamento sulla piattaforma. Rimane in capo all’operatore che effettua il caricamento su PDR la responsabilità di concordare con la propria controparte contrattuale un apposito mandato e/o delega al Data Reporting.

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12. COME FUNZIONA IL DATA REPORTING ATTRAVERSO LA PDR?
Il servizio di data reporting per la trasmissione ad ACER dei dati inerenti le operazioni concluse al di fuori di mercati del GME (servizio “Upload dati esterni”), prevede che l'operatore debba caricare autonomamente sulla PDR i predetti dati già in formato ACER, in tempo utile per la loro trasmissione ad ACER (si veda a tal proposito quanto riportato nel Manuale Utente PDR). In seguito il GME procede quindi ad inoltrare i Report ad ACER e ad effettuare il successivo stoccaggio dei dati inviati e delle ricevute di ritorno ricevute da ACER.

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13. IL GME EFFETTUA VERIFICHE DI RICONCILIAZIONE SUI CONTRATTI BILATERALI?
No. il GME non effettuerà alcuna verifica di riconciliazione sulla coerenza di eventuali dati relativi a contratti bilaterali.

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14. QUALI SONO I PROTOCOLLI E I FORMATI PER LE TRASMISSIONI DA/VERSO LA PDR?
I protocolli di scambio dati sono coerenti con gli RRM requirements indicati da ACER e allineati agli ordinari standard GME. I formati di trasmissione dati sono quelli indicati da ACER nel TRUM.

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15. IL GME OFFRE UN SERVIZIO AGLI OPERATORI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROPRI DATI NEL FORMATO XML RICHIESTO DA ACER PER IL CARICAMENTO SU PDR?
No. La predisposizione dei file xml da caricare nella PDR è nella responsabilità dell’operatore.

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16. QUALE COSTO HA IL SERVIZIO OFFERTO TRAMITE LA PDR?
Il servizio Upload Dati Esterni verrà reso disponibile a fronte del pagamento di un corrispettivo fisso annuo di cui il GME definisce, entro il 15 novembre di ogni anno, la struttura e la misura dandone informazione nell’apposita sezione del sito internet istituzionale. 

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17. C'E' UN UFFICIO GME DEDICATO SPECIFICATAMENTE ALLE GESTIONE DEI SERVIZI OFFERTI TRAMITE LA PDR?
Gli indirizzi mail degli uffici competenti sono riportati nel Manuale Utente PDR.

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18. QUALI SONO I REQUISITI TECNICI NECESSARI PER L’UTILIZZO DELLA PDR?
I requisiti tecnico informatici sono riportati nel Manuale Utente PDR.

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19. E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE TEST PER IL REPORTING DEI FILE?
Si, il GME mette a disposizione degli operatori una piattaforma PDR di test al fine di effettuare prove sulle diverse funzionalità offerte dalla PDR. Le modalità di accesso e di reperimento delle credenziali per la piattaforma PDR di test – diverse da quelle della PDR - sono descritte alla pagina Come Operare. A tal riguardo è disponibile il seguente indirizzo email: provePDR@mercatoelettrico.org
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