Con riferimento agli adempimenti previsti dagli articoli 8.4 e 8.6 della delibera ARG/elt 115/08 (di seguito: TIMM) come successivamente modificata ed integrata dalla delibera ARG/elt 60/90 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: AEEG), vi informiamo che le modalità di comunicazione dei dati da inviare al GME, già indicate nel comunicato dell’Autorità del 2 aprile 2009, sono state modificate. Questa comunicazione, pertanto, sostituisce le precedenti.
a. Operatori soggetti agli obblighi di comunicazione
L’obbligo di comunicazione al GME dei contratti di cui all’articolo 8.4 compete alla controparte che riveste la qualifica di operatore rilevante, come definito ai sensi dell’articolo 1.1 della delibera ARG/elt 115/08 come successivamente modificata e integrata dalla delibera ARG/elt 60/09.
Qualora entrambe le controparti di un contratto rivestano la qualifica di operatore rilevante, l’obbligo compete convenzionalmente al solo soggetto cedente, definito come il soggetto in immissione nel caso di contratti con consegna fisica e come il soggetto che riceve i pagamenti dei corrispettivi non indicizzati a prezzi e/o indici del mercato elettrico italiano nel caso di contratti finanziari o, più in generale, l’operatore la cui posizione di portafoglio diviene, in esito al contratto, più corta con riferimento ai prezzi e/o agli indici del mercato elettrico italiano rilevanti ai fini della valorizzazione del contratto stesso.
Viene quindi meno la necessità di conferma del contratto da parte della controparte, la quale - sia essa operatore non rilevante o operatore rilevante acquirente - può comunque chiedere l’abilitazione alla PDE, al fine di verificare la correttezza delle informazioni comunicate dalla controparte ed eventualmente darne comunicazione al GME.
L’obbligo di comunicazione cessa con il venir meno della qualifica di operatore rilevante ed insorge con l’insorgere della qualifica di operatore rilevante o, nel caso in cui la controparte acquirente sia anche operatore rilevante, con il venir meno della qualifica di operatore rilevante dell’operatore cedente.
L’aggiornamento della lista degli operatori rilevanti sarà comunicato mensilmente sul sito dell’AEEG e su quello del GME, con decorrenza dell’obbligo di comunicazione a partire dal secondo mese successivo alla pubblicazione.
b. Modalità di accesso alla PDE
Le comunicazioni dovranno avvenire mediante invio da parte degli operatori di files XML su una apposita Piattaforma Dati esterni (PDE). La PDE sarà accessibile su connessione sicura all’indirizzo https://pde.ipex.it mediante semplice inserimento di username e password.
Per accedere, gli operatori devono registrarsi sulla PDE. A tal fine essi devono comunicare al GME i dati dei soggetti per i quali viene richiesta l’abilitazione all’accesso alla PDE, compilando il modulo “Richiesta abilitazione Utenti PDE” pubblicato sul sito del GME all’indirizzo
http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/Monitoraggio/PDE.aspx.
L’intera documentazione deve essere digitalmente firmata dal legale rappresentante di ogni società e inviata al GME mediante email certificata all’indirizzo monitoraggio@pec.mercatoelettrico.org.
c. Informazioni di cui all’articolo 8, comma 8.4 del TIMM
Sono oggetto dell’obbligo di comunicazione tutti contratti stipulati da operatori rilevanti che rispondono ai requisiti individuati all’articolo 1.1 della delibera ARG/elt 115/08 come successivamente modificata e integrata dalla delibera ARG/elt 60/09.
Per ogni singolo contratto gli operatori sono tenuti a comunicare le seguenti informazioni su base oraria:
· codice contratto: è un codice alfanumerico univoco assegnato dal mittente che deve consentire di identificare i singoli contratti;
· parte cedente: indicata tramite il codice ETSO dell’operatore in questione; qualora questi non fosse operatore elettrico, indicata tramite la Partita IVA;
· ragione sociale cedente: ragione sociale della parte cedente;
· controparte operatore: flag che assume valore “1” se la controparte è un operatore elettrico e “0” altrimenti;
· parte acquirente: indicata tramite il codice ETSO dell’operatore in questione; qualora questi non fosse operatore elettrico, indicata tramite la Partita IVA;
· ragione sociale acquirente: ragione sociale della parte acquirente;
· tipologia di contratto:
o standard: contratto trattato su mercato organizzato
o OTC organizzato: contratto over-the-counter per il quale i contraenti si sono avvalsi di servizi forniti nell’ambito di un mercato organizzato
o OTC: contratto over-the-counter diverso dal precedente
· mercato organizzato: codice del mercato organizzato nel quale è trattato il contratto o nell’ambito del quale sono forniti servizi per il contratto (IDEX, MTE, TFS).
· struttura del contratto:
o future: contratto a prezzo fisso regolato per contanti (es: Idex)
o forward: contratto con consegna fisica (es: MTE)
o swap: contratto differenziale a due vie
o opzione: contratto differenziale a una via (es. VPP)
o altro
· descrizione del contratto: voce da compilare solo nel caso di contratti di struttura “altro” indicando la struttura di detto contratto e, nel caso di contratti con struttura mista tra quelle tipizzate, le percentuali dei volumi afferenti a ciascuna di esse;
· data di stipula del contratto: in formato yyyymmdd;
· data: in formato yyyymmdd;
· ora: in formato hh;
· indicizzato: flag che assume valore “1” se il contratto è indicizzato e “0” altrimenti. Nel caso di un contratto indicizzato è possibile modificare ex post solo il prezzo orario del contratto;
· indicizzazione: da compilare solo con riferimento ai contratti il cui campo “indicizzato” assume valore “1”, contiene la descrizione della formula di indicizzazione del prezzo;
· flessibile: flag che assume valore “1” se il contratto è flessibile e “0” altrimenti. Un contratto è flessibile se prevede che il volume di ogni singola ora sia modificabile ex post, o se prevede che la durata del contratto sia prolungabile o riducibile. Nel caso di un contratto flessibile è possibile modificare ex post sia il prezzo che la quantità del contratto, nonché allungarne o accorciarne la durata;
· flessibilità: da compilare solo con riferimento ai contratti in cui il campo flessibile assume valore “1”, contiene la descrizione del tipo di flessibilità
· frequenza: espresso in termini di numero di mesi, da compilare nel caso di contratti indicizzati, esprime la frequenza con cui il prezzo del contratto viene aggiornato retroattivamente.
· quantità oraria pattuita ex ante nel contratto: in MW, con tre decimali;
· prezzo di riferimento: campo che descrive il prezzo cui è riferito il contratto e che può assumere valore “Pun”, “Pzona”, “Altro”. A titolo di esempio per un contratto registrato su PCE esso assume valore “Pun”, mentre per un contratto riferito al prezzo della zona Nord assume valore “Pnord”;
· prezzo a termine fissato ex ante nel contratto: espresso in €/MWh;
· quantità oraria esercitata ex post: in MW, con tre decimali; valido solo per contratti flessibili;
· prezzo a termine calcolato contrattualmente ex post: espresso in €/MWh; valido solo per contratti indicizzati e/o flessibili.
· premio indicato nel contratto: espresso in €/MWh, da indicare ad esempio nel caso di opzioni.
La comunicazione dovrà avvenire mediante l’invio sulla PDE, entro il giorno 15 del mese successivo al mese di stipula del contratto (c.d. “gate closure”), di un file XML secondo il formato previsto nel file “PDEImplementationGuide.pdf” pubblicato sul sito del GME all’indirizzo
https://www.mercatoelettrico.org/Portals/0/Documents/it-IT/20090728PDEImplementationGuide.pdf . Il profilo orario ex ante del contratto (
quantità oraria pattuita ex ante nel contratto e
prezzo a termine fissato ex ante nel contratto) dev’essere comunicato nella sua interezza entro tale data.
Nel caso di contratti “indicizzati” e/o “flessibili”, entro il giorno 15 del mese successivo al mese di aggiornamento del contratto è previsto l’obbligo di invio anche di un secondo file nel formato di cui al medesimo file “PDEImplementationGuide.pdf” pubblicato allo stesso indirizzo, contenente esclusivamente il codice contratto ed il profilo orario ex-post del contratto relativo al mese precedente (quantità oraria esercitata ex post e prezzo a termine calcolato contrattualmente ex post). Per esempio, nel caso di un contratto ad aggiornamento trimestrale, il prezzo ex post dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dovrà essere comunicato entro la fine del mese di aprile.
I contratti pervenuti successivamente alla gate closure verranno comunque accettati, ma se pervenuti oltre l’ultimo giorno lavorativo del mese verranno segnalati come “in ritardo”. Gli operatori potranno inviare/modificare ora per ora il profilo del contratto fino all’ultimo giorno lavorativo del mese.
In fase di sottomissione (in base al codice contratto) il sistema discrimina se il contratto in oggetto va trattato come “Nuovo Contratto” o come “Modifica” di un contratto pre-esistente. La PDE effettuerà sui dati raccolti al momento dell’invio i seguenti controlli di validità formale.
· Il mittente è correttamente identificato mediante username e password.
· Il tipo di carattere utilizzato per ogni campo è valido (formato testo, formato numero, etc..)
· Nel caso di “Nuovo contratto” i controlli che vengono eseguiti in ogni caso sono i seguenti:
o tutte le condizioni sull’obbligatorietà dei campi sono rispettate (es. un contratto di tipologia “Altro” deve avere una “Descrizione”);
o se il campo “Controparte operatore” assume valore “1”, allora deve essere nota al sistema;
o il mittente del contratto appare come cedente o come acquirente del contratto stesso;
o il codice contratto indicato non corrisponde ad un codice già presente senza che siano soddisfatte le condizioni di “Modifica”.
· Nel caso di “Modifica” i controlli che vengono eseguiti in ogni caso sono i seguenti:
o il mittente corrisponde al mittente originale del contratto da modificare;
o il contratto è stato ricevuto prima dell’ultimo giorno lavorativo del mese (in caso contrario il contratto viene accettato ma segnalato come ritardatario).
In fase di sottomissione dei profili ex-post il sistema identifica, mediante il CodiceContratto, il contratto collegato, per poi procedere ai controlli di cui sopra limitatamente ai campi prezzo/quantità dei dati orari ex-post.
d. Informazioni di cui all’articolo 8, comma 8.6 del TIMM
Gli operatori elettrici devono comunicare i seguenti dati per ciascuna unità su cui hanno diritto a presentare offerte in quanto destinatari di apposta delega rilasciata dall’utente del dispacciamento.
· Data: in formato yyyymmdd;
· Ora: in formato hh;
· Unità: identificata mediante il codice unità rilasciato da Terna;
· Codice operatore: identificato mediante il codice ETSO;
· Quota di capacità disponibile: valore compreso tra 0 e 1.
La piattaforma di raccolta dati effettuerà sui dati raccolti al momento dell’invio i seguenti controlli di validità formale.
· Il mittente è correttamente identificato mediante username e password.
· La ricezione è avvenuta entro le 10.00 del giorno in cui si chiude la sessione di mercato relativa al giorno cui la quota di capacità è riferita.
· Il mittente è utente del dispacciamento dell’unità cui sono riferiti i margini o dispone di delega ad offrire su di essa.
· Il tipo di carattere utilizzato per ogni campo è valido (formato testo, formato numero, etc..)
· Ogni dato ricevuto entro il termine di cui sopra si sovrascrive a dati già ricevuti dallo stesso operatore per le stesse ore e le stesse unità.
· Il dato orario di ogni quota di capacità è inferiore o uguale a 1
La piattaforma di raccolta dati effettuerà sui dati raccolti allo scadere dei termini previsti per l’invio dei dati i seguenti controlli di validità formale.
· Per ogni coppia “periodo rilevante-unità” valida per cui la somma delle quote indicate sia 1, marca come valida la n-tupla.
· Per ogni coppia “periodo rilevante-unità” per cui non esista una configurazione valida più recente (non c’è stato un invio aggiornato dei dati o la somma dei dati aggiornati è diversa da 1), il sistema recupera l’ultima n-tupla valida, e la riporta nella data di flusso.
· Per ogni coppia “periodo rilevante-unità” per cui non esista alcuna configurazione valida, il sistema utilizza le quote di capacità comunicate sulla PCE ai sensi dell’articolo 18.3.b della delibera 111/06. In assenza di questo, il sistema assegna valore 1 all’UdD e valore 0 ad eventuali altri operatori elettrici abilitati ad offrire sulla medesima unità.
Ogni dato ricevuto entro il termine di cui sopra si sovrascrive a quelli già ricevuti dallo stesso operatore per la stessa unità e la stessa ora. Il mittente avrà visibilità del dato inviato, come eventualmente corretto.
e. Tempistiche
La comunicazione dei contratti dovrà avvenire mediante l’invio sulla PDE entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese di stipula del contratto (c.d. “gate closure”).
Nel caso di contratti indicizzati e/o flessibili, l’aggiornamento ex post dovrà avvenire mediante l’invio sulla PDE entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese di aggiornamento del contratto (c.d. “gate closure”). Per esempio, nel caso di un contratto ad aggiornamento trimestrale, il prezzo ex post dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dovrà essere comunicato entro la fine del mese di aprile.
I contratti pervenuti successivamente alla gate closure verranno comunque accettati, ma segnalati all’Autorità come “in ritardo” solo se pervenuti a GME oltre l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo al mese di stipula del contratto (per i contratti da comunicare) o del mese successivo al mese di aggiornamento del contratto (per i contratti indicizzati e/o flessibili già comunicati con aggiornamento ex post).
L’avvio delle attività di comunicazione sulla PDE è stabilito per il mese di novembre 2009 relativamente ai contratti siglati successivamente al 1 ottobre 2009. Il termine per la comunicazione dei contratti siglati precedentemente e riferiti a periodi successivi al 1 gennaio 2009 è stabilito al 31 gennaio 2010.
Per chiarimenti contattare i seguenti riferimenti: