L’articolo 3, comma 10, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale – nell’ottica di assicurare alle famiglie e alle imprese minori costi connessi all’approvvigionamento di energia elettrica, ha assegnato al Ministro dello Sviluppo Economico il compito di conformare la disciplina relativa al mercato elettrico.
Nel dare attuazione al richiamato dettato normativo, con Decreto 29 aprile 2009 (nel seguito Decreto), il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato Indirizzi e Direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico, stabilendo, al contempo, le relative scadenze temporali di attuazione.
Nel rispetto di tali tempistiche, il Gestore del mercato elettrico S.p.A., nel dare attuazione ai disposti di cui al Decreto ha già provveduto ad adeguare il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico (nel seguito Disciplina) alle nuove norme dettate in materia di trasparenza di dati del mercato, pubblicando, a tal fine, in data 19 maggio 2009, ai sensi dell’articolo 3, comma 3.5, della Disciplina, le modifiche urgenti alla Disciplina, recanti modifiche all’articolo 8 della stessa, laddove sono stati indicati i nuovi termini di pubblicazione delle Informazioni di mercato.
Proseguendo nelle attività di modifica della Disciplina, il GME nel rispetto delle modalità e delle tempistiche in tal senso dettate dall’articolo 10, comma 4, del Decreto, al fine di dare attuazione agli indirizzi ed alle direttive dallo stesso previste in tema di Evoluzione dei mercati a termine organizzati dalla società Gestore del mercato elettrico ha predisposto, ai sensi dell’ articolo 3, comma 3.4, della Disciplina, il presente documento di consultazione avente ad oggetto la “Proposta di modifiche del testo integrato della disciplina del mercato elettrico”.
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In argomento, si rileva che l’articolo 10, comma 1, del Decreto prescrive che il GME, entro il 30 giugno 2009, presenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 3.4, della Disciplina, al Ministero dello Sviluppo Economico una proposta di modifica al Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico che contenga nuove disposizioni normative riguardanti la quotazione di contratti a termine di durata almeno mensile, trimestrale e annuale con profilo baseload e peakload. A tal fine, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il GME è chiamato ad adeguare il sistema delle garanzie richieste agli operatori per le contrattazioni sul mercato a termine (MTE) con modalità che prevedano una “parziale copertura del controvalore del contratto in acquisto o in vendita e la totale copertura del controvalore delle posizioni in acquisto al momento della consegna”. In argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico soggiunge, al comma 3 del predetto articolo 10, che il sistema di garanzie può essere rafforzato con la previsione di un “meccanismo di mutualizzazione della quota residua di rischio ulteriore rispetto ad un predefinito livello massimo di rischio posto a carico del GME”. Il GME è chiamato a rendere operative le modifiche al mercato a termine fisico entro e non oltre il 31 ottobre 2009;
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Nel raccogliere gli indirizzi ministeriali e nel dare seguito alle precipue direttive poc’anzi richiamate, il GME, con riferimento all’evoluzione del mercato a termine dell’energia elettrica, ha introdotto, in primo luogo, tra le tipologie di contratti negoziabili, i contratti a termine con periodi di consegna pari al trimestre ed all’anno, affiancandoli a quelli aventi durata pari al mese, attualmente negoziabili sul mercato del GME. Nel fare ciò è stato disciplinato, in ossequio all’articolo 10, comma 1, del Decreto, sia il meccanismo della “cascata” che la registrazione sulla PCE delle posizioni di ciascun operatore con riferimento ai soli contratti mensili in consegna .
Il meccanismo della “cascata”prevede che i contratti aventi durata superiore al mese siano, al termine del periodo di negoziazione, sostituiti con contratti aventi durata inferiore e comunque non al dì sotto del mese di calendario.
La registrazione sulla PCE delle posizioni di ciascun operatore, con riferimento ai soli contratti mensili, implica che la registrazione sulla PCE dei contratti negoziati non sia contestuale alla loro negoziazione, ma sia differita in corrispondenza del mese di consegna. Rispetto all’attuale funzionamento del MTE, resta comunque valido il principio dell’integrazione tra il MTE e la PCE, al fine di consentire la consegna dell’energia negoziata sul MTE.
In secondo luogo, anche in conseguenza di tali adeguamenti, il GME ha modificato l’attuale sistema di garanzie adottato sul MTE, assicurando, nel rispetto delle summenzionate previsioni, una parziale copertura del controvalore del contratto in acquisto o in vendita solonella fase di negoziazione del contratto, e mantenendo, invece, la totale copertura del controvalore delle posizioni in acquisto, al momento della consegna dell’energia negoziata.
In tema di garanzie è stato, altresì, previsto che, qualora le garanzie prestate dall’operatore a favore del GME risultassero insufficienti a coprire le proprie posizioni debitorie assunte sul mercato, l’eccedenza debitoria sia coperta, in primo luogo, ed entro un limite fissato dallo stesso GME su base annuale, con mezzi propri del GME medesimo e, successivamente, per l’ulteriore ed eventuale residuo, ricorrendo ad un meccanismo di mutualizzazione, le cui modalità e termini di costituzione, gestione ed utilizzo sono rimesse all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, per competenza.
I predetti meccanismi di copertura di ultima istanza a carico del GME e tramite il meccanismo di mutualizzazione, sono stati, altresì, estesi alle ipotesi di inadempimento che dovessero verificarsi con riferimento al mercato elettrico a pronti (MPE).
Sempre con riferimento al sistema di garanzie, al fine di conseguire una gestione flessibile delle medesime è stato introdotta, in luogo delle attuali previsioni, la possibilità per l’operatore di utilizzare, a copertura delle obbligazioni assunte sul mercato, in via alternativa, lo strumento della fideiussione a prima richiesta ovvero il deposito in contanti. Inoltre, nell’ottica di ottimizzare le modalità di impiego delle garanzie sono state unificate le tempistiche di fatturazione e regolazione dei pagamenti del MTE e del MPE portandole entrambe al periodo m +2.
Al fine di rispettare il termine, fissato dal Decreto al 30 giugno 2009; termine entro il quale il GME dovrà sottoporre, per l’approvazione, al Ministro dello Sviluppo Economico, la proposta di modifiche della Disciplina, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire al GME le proprie eventuali osservazioni entro e non oltre il 15 giugno 2009, tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica consultazione@mercatoelettrico.org.
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Con riferimento alle modifiche proposte, si fa, inoltre, presente che il GME procederà nei prossimi giorni, ai sensi dell’articolo 4, comma 4.3, della Disciplina, a rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento considerate più rilevanti in attuazione delle modifiche proposte, fissando contestualmente un termine entro il quale i soggetti interessati potranno far pervenire eventuali osservazioni.
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